- visti di breve durata, che autorizzano ad un soggiorno per un massimo di 90 giorni (visti di tipo C: turismo, affari, culto ecc.); se vengono concessi da un Paese aderente all’accordo di Shengen, consentono, entro i limiti suddetti, di soggiornare anche negli altri Paesi;
- visti di lunga durata (visti di tipo D: lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare ecc.), che permettono l’ingresso e la permanenza in Italia per lo stesso motivo indicato nel visto.
Tutti i cittadini stranieri, cioè tutti i cittadini che non appartengono a Stati membri dell’Unione europea, che intendono venire in Italia, devono chiedere il visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.Solo i cittadini stranieri di alcuni paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II del Reg. (CE) 15/03/2001 n. 539/2001 possono entrare in esenzione di visto, comunque per un periodo non superiore a 3 mesi per motivi di turismo, invito, affari, studio e gara sportiva.Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero.Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate per lavoro, famiglia, cure mediche e studio. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda.Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio italiano, una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera.Sulla base del Regolamento (CE) n. 539 del 15/03/2001, i cittadini stranieri dei seguenti paesi terzi sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia,Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.