Da mercoledì 1° settembre in Italia l’obbligo di green pass viene esteso anche a trasporti, scuola e università. Chi avrà necessità di viaggiare in aereo, treno, autobus, nave e traghetto dovrà rispettare le regole introdotte dal decreto approvato il 6 agosto scorso. Novità sono previste anche per il personale di scuola e università e per gli studenti dei diversi atenei. Le misure si aggiungono a quelle già in vigore dal 6 agosto, quando è stato introdotto l’obbligo di green pass per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi.
Green pass obbligatorio per scuola, trasporti e università: le regole e cosa cambia da mercoledì 1° settembre.
Per ottenere la certificazione verde, come ormai noto, basta una dose di vaccino (il green pass sarà valido dopo 15 giorni dalla prima dose), oppure l’attestazione di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o ancora un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti (qui la guida per scaricare il green pass). Ma dal 1° settembre cambiano alcune regole.
Aerei
Per tutti i voli nazionali sarà obbligatorio il green pass. Per i voli in Europa era già necessario: in Ue però una sola dose di vaccino non basta. Il green pass ha, infatti, validità in Europa solo 14 giorni dopo aver concluso il ciclo vaccinale. Fuori dall’Ue, invece, le regole cambiano da Stato a Stato. Così dal 1° settembre per viaggiare in Italia servirà aver ricevuto almeno una dose di vaccino, o essere guariti dal Covid, oppure un tampone negativo.
Navi e traghetti
Il green pass diventa obbligatorio per accedere a navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Se il traghetto collega due luoghi della stessa regione non sarà necessario il possesso della certificazione verde. Unica eccezione, prevista nel decreto, riguarda i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina: nonostante interessino due regioni (Sicilia e Calabria), per accedere ai traghetti non servirà il green pass.
Treni
L’obbligo riguarda solo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita (cioè tutte le Frecce e l’Alta velocità di Italo). Niente certificazione obbligatoria, pertanto, per i treni regionali, anche se questi effettuano servizio a cavallo tra regioni.
Autobus
Il green pass sarà obbligatorio per gli autobus che svolgono un servizio «in modo continuativo o periodico» su un percorso che collega più di due regioni. Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli impegnati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
Metro e bus urbani
Accesso libero senza green pass per il trasporto locale: metropolitane, bus urbani e regionali sono esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto.
Chi è esente sul trasporto pubblico
Potranno accedere senza green pass ad aerei, treni, navi e autobus i minori di 12 anni (esclusi per età dalla campagna vaccinale) e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute «sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute».
I controlli
Compagnie aeree e aziende di trasporto (o loro delegati) sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga secondo le prescrizioni del decreto.
Personale scolastico
Dal 1° settembre tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve «possedere» ed è «tenuto a esibire» la certificazione verde. Chi non rispetterà la disposizione non potrà accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato in «assenza ingiustificata». Al quinto giorno il rapporto di lavoro verrà sospeso e il dipendente non percepirà più lo stipendio. Il personale assente dovrà essere sostituito da supplenti: proprio per questa ragione il governo, nello stesso decreto, ha stanziato 358 milioni di euro. La norma coinvolge tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Studenti
Niente green pass obbligatorio, invece, per gli alunni. Le lezioni saranno svolte in presenza con mascherina obbligatoria (tranne per i bambini minori di 6 anni); «è raccomandato» il distanziamento di almeno un metro, dove possibile, ed è vietato accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5°.
Personale universitario
Stesse norme del personale scolastico: obbligo di green pass dal 1° settembre, assenza ingiustificata per chi non ne è in possesso o non lo esibisce e sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza.
Studenti universitari
Per partecipare alle lezioni in presenza anche gli studenti universitari dovranno possedere ed esibire il certificato verde. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni «dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà», si legge in una nota del ministero dell’Università e della Ricerca.
Chi è esente del personale scolastico e universitario
Anche in questi casi, l’obbligo di green pass non si applica a personale scolastico e universitario e a studenti che, con certificazione medica, risultano esentati dalla campagna vaccinale.